Dal 07 aprile 2026 entra in vigore un nuovo obbligo normativo in materia di salute e sicurezza per i lavoratori in smart working, introdotto dal comma 7-bis della Legge 34/2026. Un aggiornamento rilevante che richiede un’azione tempestiva da parte delle aziende.
Obbligo normativo
Per tutte le attività svolte in modalità agile, in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, è obbligatorio:
- garantire gli adempimenti in materia di salute e sicurezza compatibili con lo smart working;
- predisporre e consegnare almeno una volta all’anno:
- un’informativa scritta al lavoratore;
- la stessa informativa al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
L’informativa deve includere:
- i rischi generali;
- i rischi specifici connessi al lavoro agile (in particolare l’uso dei videoterminali);
- le misure di prevenzione e protezione adottate.
Resta inoltre l’obbligo per il lavoratore di cooperare attivamente all’attuazione delle misure di sicurezza definite dal datore di lavoro.
Sanzioni previste
Il mancato adempimento comporta responsabilità diretta per il datore di lavoro. Sono previste sanzioni secondo la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08, art. 55, comma 5, lettera c) con arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96.
Cosa fare subito
Se nella tua azienda sono presenti lavoratori in smart working, anche occasionalmente, è fondamentale intervenire con urgenza per predisporre e consegnare l’informativa obbligatoria.
Il nostro Ufficio Sicurezza è a disposizione per:
- redigere l’informativa conforme alla normativa vigente;
- supportarti nell’adeguamento documentale;
- integrare correttamente DVR e procedure aziendali.
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