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Aggiornamento della formazione sicurezza per i lavoratori edili: resta l'obbligo triennale

Aggiornamento della formazione sicurezza per i lavoratori edili: resta l'obbligo triennale

Formedil Italia con la Circolare n. 09/2026, ha fornito un importante chiarimento in merito alla periodicità dell'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza per i lavoratori del settore edile.

Il documento nasce per risolvere i dubbi interpretativi emersi dopo l'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, confermando che, per i lavoratori ai quali si applica il C.C.N.L. Edilizia (industria o artigianato), continua a valere l'obbligo di aggiornamento ogni tre anni.

L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che tutti i lavoratori devono ricevere una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza e un aggiornamento periodico. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede, come regola generale per tutti i settori produttivi, un aggiornamento della formazione dei lavoratori con periodicità quinquennale e una durata minima di 6 ore.

Tale previsione rappresenta però il livello minimo previsto dalla normativa e non impedisce ai singoli settori produttivi di adottare, attraverso la contrattazione collettiva o il sistema bilaterale, obblighi formativi più stringenti.

Cosa cambia per il settore edile?

Per il comparto delle costruzioni non cambia nulla.

Formedil ha infatti precisato che il recepimento del nuovo Accordo Stato-Regioni all'interno del Catalogo Formativo Nazionale non modifica quanto previsto dal Protocollo Formazione e Sicurezza del C.C.N.L. Edilizia, che continua a stabilire una periodicità triennale per l'aggiornamento della formazione base dei lavoratori. Per questi lavoratori, l'aggiornamento della formazione sulla sicurezza dovrà quindi essere effettuato ogni tre anni, indipendentemente dalla periodicità quinquennale prevista per la generalità dei lavoratori.

Per garantire il rispetto degli obblighi formativi è opportuno che il Datore di Lavoro, pertanto verifichi:

  • quale contratto collettivo viene applicato ai lavoratori;
  • la data dell'ultimo aggiornamento della formazione sulla sicurezza;
  • la corretta pianificazione degli aggiornamenti entro il termine triennale;
  • la conservazione di attestati e registri formativi, così da poter dimostrare l'adempimento degli obblighi in caso di controlli.

La periodicità triennale riguarda esclusivamente l'aggiornamento della formazione generale e specifica dei lavoratori edili. Restano infatti invariati gli ulteriori obblighi di aggiornamento previsti dalla normativa per specifiche figure o attività, come ad esempio per primo soccorso, antincendio, operatori di attrezzature di lavoro,  addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi o lavoratori operanti in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

Il chiarimento fornito da Formedil conferma che il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non ha modificato la disciplina prevista dal C.C.N.L. Edilizia.

Le imprese che applicano tale contratto devono pertanto continuare a programmare l'aggiornamento della formazione dei propri lavoratori con cadenza triennale, evitando di applicare automaticamente la periodicità quinquennale prevista per gli altri settori.

Una corretta gestione delle scadenze formative rappresenta non solo un adempimento normativo, ma anche uno strumento fondamentale per garantire elevati standard di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri.

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