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Per iniziativa di imprenditori e sulla base dell’allegato atto costitutivo è istituita la Liberi Imprenditori Associati di seguito più brevemente denominata L.I.A..
La L.I.A. è costituita in forma di associazione non riconosciuta senza scopo di lucro.
L’associazione ha lo scopo di rappresentare i propri soci, tutelare e proteggere gli interessi dei propri iscritti.
Nell’esecuzione degli scopi sociali, l’Associazione dovrà evitare di esercitare attività che competano ad albi professionali per legge definiti.
La durata legale dell’associazione è illimitata, fatto salvo il suo scioglimento da deliberarsi secondo le norme contenute nel presente statuto.
La L.I.A. ha sede in Bergamo, gli organismi previsti dal seguente statuto potranno in ogni caso procedere per il trasferimento della sede legale dell’Associazione.
Possono divenire soci dell’Associazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite, compresi artigiani con i soci e i coadiuvanti e aziende, anche di capitale, operanti nel comparto delle P.M.I., commerciali ed industriali. L’adesione avviene attraverso la sottoscrizione del modulo d’iscrizione e con il pagamento della quota annuale, nell’importo che sarà stabilito dagli organismi previsti dal presente statuto.
I soci decadono dai diritti sociali in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale e quando perdono la qualifica di imprenditori così come indicata al primo comma del presente articolo.
L’adesione è volontaria.
La rappresentanza legale della L.I.A. spetta al Presidente.
ART. 7 - ORGANI ASSOCIATIVI STATUTARI
Sono organi della L.I.A.:
- L’Assemblea dei Soci;
- L’Assemblea di Categoria;
- Il Gruppo di Lavoro di Categoria;
- Il Referente di Categoria;
- Il Consiglio Generale;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidenti;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Direttore.
In tutti gli organi elettivi dovrà essere debitamente rappresentata nei ruoli e nei compiti la componente femminile.
ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci in regola con i doveri sociali di cui all’Articolo 5. Hanno diritto di partecipazione e di parola tutti i soci, mentre il diritto di voto è riservato ai soci già presenti nell’esercizio precedente a quello in cui tale assemblea ha luogo.
ART. 9 - COMPITI DELL'ASSEMBLE DEI SOCI
L’assemblea dei Soci provvede a:
a) deliberare le modifiche al presente statuto secondo le norme e con i criteri in esso indicati;
b) eleggere i componenti il Consiglio Generale;
c) deliberare la variazione del numero dei componenti il Consiglio Generale;
d) deliberare lo scioglimento dell’associazione;
e) deliberare in merito ad ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Generale.
ART. 10 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci si riunisce di norma una volta ogni quattro anni, oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto sulla base dell’Articolo 8, dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci Revisori.
La convocazione dell’Assemblea dei Soci è fatta dal Presidente mediante avviso scritto, anche a mezzo stampa telefax o e-mail, da notificare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora, della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno.
Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione l’Assemblea è sempre valida.
La data della seconda convocazione potrà essere quella del giorno successivo alla prima e il relativo avviso può essere notificato con quello della prima convocazione.
ART. 11 - MODALITA' DI VOTAZIONE NELL'ASSEBLEA DEI SOCI
Ciascun socio, sulla base dei requisiti stabiliti dall’Articolo 8, ha diritto ad un voto e può disporre di un voto di un socio impossibilitato tramite delega scritta da presentare all’assemblea prima dell’inizio delle operazioni di voto.
Per la validità delle votazioni, per la votazione dei bilanci e per l’attività ordinaria è sufficiente la maggioranza semplice (metà più uno degli aventi diritto al voto), mentre per lo scioglimento e le modifiche allo statuto, è necessaria la maggioranza qualificata (due terzi più uno degli aventi diritto al voto).
La definizione della categoria e di tutte le attività che in essa convergono è definita sulla base di quanto stabilito dai contratti nazionali di lavoro ed è possibile, sulla base di specifiche esigenze e in riferimento alla consistenza numerica della categoria stessa, definire delle sub categorie.
Alle riunioni di categoria, hanno diritto di partecipazione e di parola tutti i soci, mentre il diritto di voto è riservato ai soci già presenti nell’esercizio precedente a quello in cui tale assemblea ha luogo.
L’Assemblea di Categoria provvede ad eleggere o nominare i componenti il Gruppo di Lavoro della Categoria.
ART. 13 - COMPITI DELL'ASSEBLEA DI CATEGORIA
L’Assemblea di Categoria si riunisce di norma una volta ogni quattro anni, oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci appartenenti alla categoria ed aventi diritto di voto sulla base dell’Articolo 12 o dal Referente di Categoria.
La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Referente di Categoria o dal Presidente dell’Associazione mediante avviso anche informale, da inviarsi anche a mezzo fax o e_mail.
L’assemblea è sempre valida, indipendentemente dal numero dei soci presenti.
Ciascun socio appartiene alla categoria, sulla base dei requisiti stabiliti all’Articolo 12. Per la validità delle votazioni è sufficiente la maggioranza semplice (metà più uno degli aventi diritto al voto).
ART. 14 - GRUPPO DI LAVORO DI CATEGORIA
Il Gruppo di Lavoro di Categoria è composto da un massimo di 9 membri eletti dall’Assemblea di Categoria: tutti i soci appartenenti alla categoria professionale sono eleggibili e la durata dell’incarico è quadriennale.
l componenti il Gruppo di Lavoro di Categoria possono essere rieletti e decadono quando non sussistono più i requisiti di cui all’Articolo 5.
In caso di decadenza di uno o più membri, si provvede alla sostituzione mediante cooptazione.
I membri del Gruppo di Lavoro di Categoria surrogati in sostituzione di quelli eventualmente cessati per qualunque causa, prima della scadenza del periodo previsto, resteranno in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Il Gruppo di Lavoro di Categoria provvede a:
1) discutere le problematiche specifiche della categoria;
2) proporre all’Associazione prese di posizione specifiche nell’interesse degli associati;
3) proporre all’associazione indicazioni per gli incarichi all’interno di enti, aziende, associazioni o consorzi la cui attività sia collegata alle specificità della categoria;
4) eleggere il referente di categoria.
Il Gruppo di Lavoro di Categoria si riunisce ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei membri del Direttivo o dal Referente di Categoria.
La convocazione del Gruppo di Lavoro è fatta dal Referente di Categoria o dal Presidente dell’Associazione mediante avviso anche informale, da inviarsi anche a mezzo fax, e_mail o SMS.
Il Presidente e i Vicepresidenti hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni e il Direttore o un suo delegato dell’Associazione assiste di diritto alla Riunione del Gruppo di Lavoro di Categoria e adempie alle funzioni di Segretario.
Ciascun membro del Gruppo di Lavoro di Categoria ha diritto ad un voto. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni assunte dal Gruppo di Lavoro non potranno mai essere in contrasto con le linee generali definite dalla Associazione; nel caso si verificassero posizioni diverse, l’unica linea legittimata sarà quella assunta dagli organi dell’Associazione.
ART. 15 - REFERENTE DI CATEGORIA
Il Referente di Categoria, eletto dal Gruppo di Lavoro di Categoria, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
Qualora nel corso del mandato il Referente di Categoria, per qualsiasi motivo, venga a mancare, il Gruppo di Lavoro di Categoria deve provvedere alla rielezione ed in ogni caso il sostituto rimane in carica per il periodo rimanente alla scadenza del mandato del Gruppo di Lavoro di Categoria.
Al Referente di Categoria spetta:
a) rappresentare, unitamente all’Associazione, la Categoria e le istanze da essa promosse;
b) partecipare, anche tramite una delegazione, alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del settore ai vari livelli;
c) promuovere la convocazione dall’Assemblea di Categoria e del Gruppo di Lavoro di Categoria;
d) dare esecuzione alle deliberazioni del Gruppo di Lavoro di Categoria.
In caso di assenza o d’impedimento le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano, per iscrizione all’Associazione, del Gruppo di Lavoro di Categoria.
ART. 16 - CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio Generale è composto da un massimo di 30 membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
L’effettiva consistenza numerica del Consiglio Generale, nei limiti di quanto stabilito al comma precedente, sarà stabilita dall’Assemblea dei Soci.
Nella definizione delle candidature si dovrà tener conto della presenza e consistenza delle categorie produttive in modo di poter, nel limite possibile, garantire una efettiva rappresentatività.
ART. 16 - DIRETTIVO DI CATEGORIA
Il Direttivo di Categoria è composto da un massimo di 8 membri eletti dall’Assemblea di Categoria: tutti i soci appartenenti alla categoria professionale sono eleggibili.
ART. 17 - DURATA DELL'INCARICO DEI COMPONENTI IL DIRETTIVO DI CATEGORIA
Essendo i membri del Direttivo di Categoria eletti fra i soci, la loro durata in carica è la stessa definita per gli altri organismi: prima del rinnovo del Consiglio Generale si dovrà automaticamente provvedere all’elezione del Direttivo di Categoria.
I componenti il direttivo di Categoria possono essere rieletti e decadono quando non sussistono più i requisiti di cui all’Articolo 5.
In caso di decadenza di uno o più membri, si provvede alla sostituzione attingendo dalla lista dei candidati primi non eletti nell’ordine di risultato.
I membri del Direttivo di Categoria surrogati in sostituzione di quelli eventualmente cessati per qualunque causa, prima della scadenza del periodo previsto, resteranno in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Per permettere l’operatività del Direttivo di Categoria, i componenti che accumulano nel periodo di durata del loro incarico un numero di assenze pari ad un terzo delle sedute convocate, non potranno essere candidati per la successiva tornata elettorale.
ART. 17 - DURATA DELL'INCARICO DI MEMBRO DEL CONSIGLIO GENERALE
I membri del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Essi decadono quando non sussistono più i requisiti di cui all’Articolo 5.
In caso di decadenza di uno o più membri, si provvede alla sostituzione attingendo dalla lista dei candidati primi non eletti nell’ordine di risultato.
I membri del Consiglio surrogati in sostituzione di quelli eventualmente cessati per qualunque causa, prima della scadenza del quadriennio, resteranno in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
ART. 18 - COMPITI DEL DIRETTIVO DI CATEGORIA
Il Direttivo di Categoria provvede a:
a) discutere le problematiche specifiche della categoria;
b) proporre all’Associazione prese di posizione specifiche nell’interesse degli associati;
c) definire proposte per gli incarichi all’interno di enti, aziende, associazioni o consorzi la cui attività sia collegata alle specificità della categoria;
d) eleggere il responsabile di categoria.
ART. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio Generale provvede a:
a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
b) eleggere i membri del comitato esecutivo, nell’ambito dei componenti il Consiglio Generale;
a) approvare i bilanci preventivi dell’Associazione;
c) approvare i bilanci consuntivi dell’Associazione;
d) deliberare il regolamento interno dell’Associazione;
e) nominare il Collegio dei Sindaci;
f) nominare il Collegio dei Probiviri;
g) deliberare le indennità dei membri del Consiglio, Comitato Esecutivo, del Presidente e del Vicepresidente.
ART. 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio Generale si riunisce di norma due volte all’anno, oppure qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei membri del Consiglio e dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante avviso scritto, anche a mezzo telefax o e-mail, da inviarsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza, il termine per la convocazione sarà ridotto a 48 ore.
Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora, della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno.
Il Direttore dell’Associazione partecipa, con il diritto di parola, alla riunione del Consiglio Generale ed adempie alle funzioni di Segretario del Consiglio.
ART. 19 - CONVOCAZIONE DEL DIRETTIVO DI CATEGORIA
Il Direttivo di Categoria si riunisce ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei membri del Direttivo o dal Responsabile di Categoria.
La convocazione del Direttivo di Categoria è fatta dal Responsabile di Categoria mediante avviso scritto da inviarsi, anche a mezzo fax, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione sarà ridotto a 48 ore. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora, della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno.
Il Direttore o un suo delegato dell’Associazione assiste di diritto alla Riunione del Direttivo di Categoria ed adempie alle funzioni di Segretario del Direttivo.
ART. 20 - MODALITA' DI VOTAZIONE DEL DIRETTIVO DI CATEGORIA
Ciascun membro del Direttivo di Categoria ha diritto ad un voto. Per la validità delle riunioni del Direttivo di Categoria è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
ART. 20 - MODALITA' DI VOTAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE
Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
In caso di parità nella votazione viene assunta la delibera per la quale ha espresso il proprio voto il Presidente.
ART. 21 - COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è composto da un massimo di nove membri eletti all’interno del Consiglio Generale che stabilisce l’effettiva consistenza numerica: tutti i componenti del Consiglio stesso sono eleggibili.
Il Presidente,ed il Vicepresidente sono membri di diritto del Comitato Esecutivo.
Il Direttore partecipa, con diritto di parola, alle riunioni del Comitato Esecutivo ed adempie alle funzioni di Segretario del Comitato stesso.
ART. 21 - RESPONSABILE DI CATEGORIA
Il Responsabile di Categoria, eletto dal Direttivo di Categoria, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
Qualora nel corso del mandato il Responsabile di Categoria, per qualsiasi motivo, venga a mancare, il Direttivo di Categoria deve provvedere alla rielezione ed in ogni caso il sostituto rimane in carica per il periodo rimanente alla scadenza del mandato del Consiglio Generale.
Al Responsabile di Categoria spetta:
a) rappresentare, unitamente all’Associazione, la Categoria e le istanze da essa promosse;
b) partecipare, anche tramite una delegazione, alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del settore ai vari livelli;
c) promuovere la convocazione dall’Assemblea di Categoria e del Direttivo di Categoria;
d) dare esecuzione alle deliberazioni del Direttivo di Categoria.
In caso di assenza o d’impedimento le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano, per iscrizione all’Associazione, del Direttivo di Categoria
ART. 22 - DURATA DELL'INCARICO DEI COMPONENTI IL COMITATO ESECUTIVO
Essendo i membri del Comitato Esecutivo eletti all’interno del Consiglio Generale, essi seguono i criteri di durata dello stesso: al rinnovo del Consiglio Generale si dovrà automaticamente provvedere all’elezione del Comitato Esecutivo.
I componenti il Comitato Esecutivo possono essere rieletti e decadono quando non sussistono più i requisiti di cui all’Articolo 5 e possono essere amministratori di società eventualmente costituite dall’Associazione.
In caso di decadenza di uno o più membri, si provvede alla sostituzione attingendo dalla lista dei candidati primi non eletti nell’ordine di risultato.
I membri del Comitato surrogati in sostituzione di quelli eventualmente cessati per qualunque causa, prima della scadenza del periodo previsto, resteranno in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
ART. 23 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo provvede a:
a) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi della L.I.A.;
b) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi dell’Associazione;
c) promuovere i provvedimenti amministrativi giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento dell’Associazione;
d) fissare il regolamento e il trattamento economico del personale della L.I.A.;
e) nominare il Direttore dell’associazione;
f) contrarre e concedere mutui, costituire riserve ordinarie, accordare pegni ed ipoteche e consentire iscrizioni e cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, transigere e compromettere tramite arbitri o amichevoli compositori, promuovere o sostenere liti e recederne, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare vendere o costruire immobili;
g) conoscere e giudicare i reclami presentati dai Soci in merito all’erogazione dei servizi;
h) attuare i deliberati del Consiglio Generale;
i) deliberare la sospensione o l’espulsione di un socio in presenza di gravi e circostanziali motivi di carattere penale che possono ledere l’immagine dell’Associazione.
ART. 24 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma due volte al mese, oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei membri del Comitato e dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione del Comitato è fatta dal Presidente mediante avviso telefonico, via e-mail o SMS da inviarsi almeno 2 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione sarà ridotto a 24 ore.
ART. 25 - MODALITA' DI VOTAZIONE NEL COMITATO ESECUTIVO
Ciascun membro del Comitato Esecutivo ha diritto ad un voto. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della metà più uno dei Componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
In caso di parità nella votazione viene assunta la delibera per la quale ha espresso il proprio voto il Presidente.
Il Presidente, eletto dal Consiglio Generale, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.è membro di diritto del Comitato Esecutivo.
Qualora nel corso del mandato il Presidente, per qualsiasi motivo, venga a mancare, il Consiglio Generale deve provvedere alla rielezione ed in ogni caso il sostituto rimane in carica per il periodo rimanente alla scadenza del mandato del Consiglio Generale.
Il presidente ha la firma sociale e a lui spetta:
a) rappresentare l’Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio;
b) sovrintendere all’applicazione del presente statuto;
c) promuovere la convocazione dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo e presiedere le adunanze;
d) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo;
e) esercitare tutti i poteri che gli competono per essere rappresentante legale dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente più anziano.
La struttura associativa prevede la elezione di un massimo di 2 Vicepresidenti.
I Vicepresidenti, eletti dal Consiglio Generale, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti; essi sono membri di diritto del Comitato Esecutivo.
Qualora nel corso del mandato un Vicepresidente, per qualsiasi motivo, venga a mancare, il Consiglio Generale deve provvedere alla rielezione ed in ogni caso il sostituto rimane in carica per il periodo rimanente alla scadenza del mandato del Consiglio Generale.
Spetta ai Vicepresidenti:
a) Sovrintendere di concerto con il Presidente all’applicazione del presente Statuto;
b) Coadiuvare il Presidente in quegl’atti a lui demandati dal presente Statuto;
c) Sostituire il Presidente in quegl’atti e in quelle funzioni che possono essere da questo delegate in via temporanea o permanente
ART. 28 - COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Generale, scegliendo tra i professionisti iscritti negli appositi albi professionali: essi durano in carica quattro anni e sono rinnovabili.
Il Comitato Esecutivo fissa il loro compenso per l’intero periodo di durata dell’ufficio in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. Il Collegio Sindacale esercita le attribuzioni ed ha il dovere di cui all’Articolo 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.
Il Presidente del Collegio Sindacale, di norma il componente più anziano del Collegio, è obbligato a riferire al Consiglio Generale le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle mansioni assegnate.
Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell’Associazione per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.
Il Collegio Sindacale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando uno dei Sindaci né faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. Tutte le riunioni e gli accertamenti eseguiti dovranno risultare dai verbali del Collegio Sindacale.
ART. 29 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dal Consiglio Generale su proposta del Comitato Esecutivo e che non coprano nessuna carica all’interno degli organi dell’Associazione: essi durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.
Essi hanno il compito di derimere insindacabilmente ogni diatriba che dovesse sorgere in seno all’Associazione, in merito all’applicazione del presente Statuto e di tutte le regolamentazioni di cui l’Associazione stessa riterrà opportuno dotarsi.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri, a cui l’incarico è assegnato in base all’anzianità d’iscrizione all’Associazione, è obbligato a riferire al Comitato Esecutivo il risultato di ogni intervento del Collegio stesso.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce senza nessuna formalità, ogni volta che necessiti del suo intervento: il suo giudizio è inappellabile.
Il Direttore è nominato dal Comitato Esecutivo.
Il Direttore ha il compito di:
a) organizzare e controllare i servizi predisposti in base al regolamento, attuare le singole deliberazioni del Consiglio Generale, del Comitato Esecutivo e le decisioni del Presidente;
b) riferire ogni qualvolta ne sia richiesto o lo reputi opportuno al Presidente, al Comitato Esecutivo e al Consiglio Generale tutte le notizie relative all’andamento dell’Associazione;
c) adempiere a tutti i compiti che allo stesso competono in base al presente Statuto e al regolamento.
Al direttore sono direttamente subordinati i dipendenti dell’Associazione e lo stesso ne propone l’assunzione e gestisce la risoluzione dei rapporti di lavoro.
Il Direttore, unitamente ai componenti del Comitato Esecutivo, è di diritto amministratore di società eventualmente costituite dall’Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) Dal fondo di riserva ordinario al quale vengono interamente devoluti gli avanzi di gestione e dal quale vengono detratti gli eventuali disavanzi netti;
b) Dal fondo di riserva straordinario al quale direttamente affluiscono i lasciti, le donazioni, le elargizioni, e in genere le entrate straordinarie che entrano a far parte del patrimonio. Qualora i lasciti, donazioni ecc., consistano in beni immobili, l’apporto al fondo di riserva straordinario corrisponderà al valore venale ad essi attribuito, con criteri di prudenzialità, dal Consiglio Generale;
Dagli speciali accantonamenti deliberati dal Consiglio Generale in sede di bilancio di previsione per iniziative future.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dai contributi associativi in qualsiasi modo riscossi dagli associati;
b) da contributi e da quote contrattuali previste dalle normative vigenti;
c) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti;
d) da contributi straordinari provenienti sia dagli associati che da aziende o enti sia pubblici che privati;
e) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni o qualsiasi altro atto di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria dell’Associazione.
ART. 33 - PRELEVAMENTI E SPESE
Alle spese di gestione l’Associazione deve far fronte con le entrate di cui al precedente articolo.
Ogni pagamento ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni circolari o bancari, fatture, ecc.) firmata dal Presidente e dal Vicepresidente in forma congiunta.
Qualsiasi operazione economica per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e Vicepresidente.
L’esercizio finanziario dell’Associazione decorre in concomitanza dell’anno solare. Alla fine di ogni esercizio dovrà essere compilato il bilancio consuntivo che deve prevedere sia la situazione patrimoniale che il conto economico della gestione nel quale dovranno essere indicate analiticamente le entrate e le spese di competenza, anche se non ancora riscosse o pagate.
La bozza di bilancio consuntivo predisposto dal Direttore in accordo con il Presidente e il Comitato Esecutivo, deve essere sottoposto a verifica da parte del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Generale stesso nella quale viene posto in approvazione, riunione da convocarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
La stesura definitiva del bilancio consuntivo deve essere reso disponibile per la sola consultazione presso la sede dell’Associazione, ai componenti il Consiglio Generale almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Generale.
Durante la vita dell’Associazione non possono in nessun caso essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.
ART. 35 - INCOMPATIBILITA'
Per garantire la completa autonomia dell’Associazione, nel caso che un componente il Consiglio Generale si candidi per le elezioni a parlamentare, consigliere provinciale o regionale, lo stesso decade automaticamente dall’incarico e l’Associazione deve provvedere alla sua sostituzione secondo le norme e con i criteri stabiliti nel presente statuto.
L’incompatibilità è valida anche nel caso di assunzione di incarichi di responsabilità nei partiti o nei movimenti politici (segretario, coordinatore o incarico equipollente a livello provinciale, regionale o nazionale)
Tutte le votazioni per la definizione degli organi dell’Associazione devono essere effettuate su lista unica e in nessun caso è ammessa la presentazione di più liste: nell’ipotesi in cui ciò avvenisse le stesse debbono obbligatoriamente essere riunite in un’unica lista in cui i nomi dei candidati saranno inseriti in ordine di anzianità di appartenenza all’Associazione.
Per le votazioni dovranno essere preventivamente nominati dall’assemblea due scrutatori ed il Direttore o un suo delegato fungerà da segretario.
ART. 37 - SCIOGLIMENTO O LIQUIDAZIONE
L’ estinzione dell’Associazione e la sua liquidazione possono essere disposte su deliberazione del Consiglio Generale con l’unanimità dei presenti, deve essere ratificata dall’Assemblea dei Soci con maggioranza qualificata (75% dei presenti).
Il Presidente in carica, all’atto della deliberazione della messa in liquidazione, assumerà le funzioni di liquidatore e successivamente il Consiglio Generale uscente ne ratificherà l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore del territorio di competenza dell’Associazione, salvo diversa destinazione imposta per legge. Comunque non sarà possibile nessuna elargizione in qualsiasi forma a favore di soci o di consiglieri della stessa.
Per iniziativa di imprenditori e sulla base dell’allegato atto costitutivo è istituita la Liberi Imprenditori Associati di seguito più brevemente denominata L.I.A..
La L.I.A. è costituita in forma di associazione non riconosciuta senza scopo di lucro.
L’associazione ha lo scopo di rappresentare i propri soci, tutelare e proteggere gli interessi dei propri iscritti.
Nell’esecuzione degli scopi sociali, l’Associazione dovrà evitare di esercitare attività che competano ad albi professionali per legge definiti.
La durata legale dell’associazione è illimitata, fatto salvo il suo scioglimento da deliberarsi secondo le norme contenute nel presente statuto.
La L.I.A. ha sede in Bergamo, gli organismi previsti dal seguente statuto potranno in ogni caso procedere per il trasferimento della sede legale dell’Associazione.
Possono divenire soci dell’Associazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite, compresi artigiani con i soci e i coadiuvanti e aziende, anche di capitale, operanti nel comparto delle P.M.I., commerciali ed industriali. L’adesione avviene attraverso la sottoscrizione del modulo d’iscrizione e con il pagamento della quota annuale, nell’importo che sarà stabilito dagli organismi previsti dal presente statuto.
I soci decadono dai diritti sociali in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale e quando perdono la qualifica di imprenditori così come indicata al primo comma del presente articolo.
L’adesione è volontaria.
La rappresentanza legale della L.I.A. spetta al Presidente.
ART. 7 - ORGANI ASSOCIATIVI STATUTARI
Sono organi della L.I.A.:
- L’Assemblea dei Soci;
- L’Assemblea di Categoria;
- Il Gruppo di Lavoro di Categoria;
- Il Referente di Categoria;
- Il Consiglio Generale;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidenti;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Direttore.
In tutti gli organi elettivi dovrà essere debitamente rappresentata nei ruoli e nei compiti la componente femminile.
ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci in regola con i doveri sociali di cui all’Articolo 5. Hanno diritto di partecipazione e di parola tutti i soci, mentre il diritto di voto è riservato ai soci già presenti nell’esercizio precedente a quello in cui tale assemblea ha luogo.
ART. 9 - COMPITI DELL'ASSEMBLE DEI SOCI
L’assemblea dei Soci provvede a:
a) deliberare le modifiche al presente statuto secondo le norme e con i criteri in esso indicati;
b) eleggere i componenti il Consiglio Generale;
c) deliberare la variazione del numero dei componenti il Consiglio Generale;
d) deliberare lo scioglimento dell’associazione;
e) deliberare in merito ad ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Generale.
ART. 10 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci si riunisce di norma una volta ogni quattro anni, oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto sulla base dell’Articolo 8, dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci Revisori.
La convocazione dell’Assemblea dei Soci è fatta dal Presidente mediante avviso scritto, anche a mezzo stampa telefax o e-mail, da notificare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora, della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno.
Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione l’Assemblea è sempre valida.
La data della seconda convocazione potrà essere quella del giorno successivo alla prima e il relativo avviso può essere notificato con quello della prima convocazione.
ART. 11 - MODALITA' DI VOTAZIONE NELL'ASSEBLEA DEI SOCI
Ciascun socio, sulla base dei requisiti stabiliti dall’Articolo 8, ha diritto ad un voto e può disporre di un voto di un socio impossibilitato tramite delega scritta da presentare all’assemblea prima dell’inizio delle operazioni di voto.
Per la validità delle votazioni, per la votazione dei bilanci e per l’attività ordinaria è sufficiente la maggioranza semplice (metà più uno degli aventi diritto al voto), mentre per lo scioglimento e le modifiche allo statuto, è necessaria la maggioranza qualificata (due terzi più uno degli aventi diritto al voto).
La definizione della categoria e di tutte le attività che in essa convergono è definita sulla base di quanto stabilito dai contratti nazionali di lavoro ed è possibile, sulla base di specifiche esigenze e in riferimento alla consistenza numerica della categoria stessa, definire delle sub categorie.
Alle riunioni di categoria, hanno diritto di partecipazione e di parola tutti i soci, mentre il diritto di voto è riservato ai soci già presenti nell’esercizio precedente a quello in cui tale assemblea ha luogo.
L’Assemblea di Categoria provvede ad eleggere o nominare i componenti il Gruppo di Lavoro della Categoria.
ART. 13 - COMPITI DELL'ASSEBLEA DI CATEGORIA
L’Assemblea di Categoria si riunisce di norma una volta ogni quattro anni, oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci appartenenti alla categoria ed aventi diritto di voto sulla base dell’Articolo 12 o dal Referente di Categoria.
La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Referente di Categoria o dal Presidente dell’Associazione mediante avviso anche informale, da inviarsi anche a mezzo fax o e_mail.
L’assemblea è sempre valida, indipendentemente dal numero dei soci presenti.
Ciascun socio appartiene alla categoria, sulla base dei requisiti stabiliti all’Articolo 12. Per la validità delle votazioni è sufficiente la maggioranza semplice (metà più uno degli aventi diritto al voto).
ART. 14 - GRUPPO DI LAVORO DI CATEGORIA
Il Gruppo di Lavoro di Categoria è composto da un massimo di 9 membri eletti dall’Assemblea di Categoria: tutti i soci appartenenti alla categoria professionale sono eleggibili e la durata dell’incarico è quadriennale.
l componenti il Gruppo di Lavoro di Categoria possono essere rieletti e decadono quando non sussistono più i requisiti di cui all’Articolo 5.
In caso di decadenza di uno o più membri, si provvede alla sostituzione mediante cooptazione.
I membri del Gruppo di Lavoro di Categoria surrogati in sostituzione di quelli eventualmente cessati per qualunque causa, prima della scadenza del periodo previsto, resteranno in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Il Gruppo di Lavoro di Categoria provvede a:
1) discutere le problematiche specifiche della categoria;
2) proporre all’Associazione prese di posizione specifiche nell’interesse degli associati;
3) proporre all’associazione indicazioni per gli incarichi all’interno di enti, aziende, associazioni o consorzi la cui attività sia collegata alle specificità della categoria;
4) eleggere il referente di categoria.
Il Gruppo di Lavoro di Categoria si riunisce ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei membri del Direttivo o dal Referente di Categoria.
La convocazione del Gruppo di Lavoro è fatta dal Referente di Categoria o dal Presidente dell’Associazione mediante avviso anche informale, da inviarsi anche a mezzo fax, e_mail o SMS.
Il Presidente e i Vicepresidenti hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni e il Direttore o un suo delegato dell’Associazione assiste di diritto alla Riunione del Gruppo di Lavoro di Categoria e adempie alle funzioni di Segretario.
Ciascun membro del Gruppo di Lavoro di Categoria ha diritto ad un voto. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni assunte dal Gruppo di Lavoro non potranno mai essere in contrasto con le linee generali definite dalla Associazione; nel caso si verificassero posizioni diverse, l’unica linea legittimata sarà quella assunta dagli organi dell’Associazione.
ART. 15 - REFERENTE DI CATEGORIA
Il Referente di Categoria, eletto dal Gruppo di Lavoro di Categoria, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
Qualora nel corso del mandato il Referente di Categoria, per qualsiasi motivo, venga a mancare, il Gruppo di Lavoro di Categoria deve provvedere alla rielezione ed in ogni caso il sostituto rimane in carica per il periodo rimanente alla scadenza del mandato del Gruppo di Lavoro di Categoria.
Al Referente di Categoria spetta:
a) rappresentare, unitamente all’Associazione, la Categoria e le istanze da essa promosse;
b) partecipare, anche tramite una delegazione, alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del settore ai vari livelli;
c) promuovere la convocazione dall’Assemblea di Categoria e del Gruppo di Lavoro di Categoria;
d) dare esecuzione alle deliberazioni del Gruppo di Lavoro di Categoria.
In caso di assenza o d’impedimento le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano, per iscrizione all’Associazione, del Gruppo di Lavoro di Categoria.
ART. 16 - CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio Generale è composto da un massimo di 30 membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
L’effettiva consistenza numerica del Consiglio Generale, nei limiti di quanto stabilito al comma precedente, sarà stabilita dall’Assemblea dei Soci.
Nella definizione delle candidature si dovrà tener conto della presenza e consistenza delle categorie produttive in modo di poter, nel limite possibile, garantire una efettiva rappresentatività.
ART. 16 - DIRETTIVO DI CATEGORIA
Il Direttivo di Categoria è composto da un massimo di 8 membri eletti dall’Assemblea di Categoria: tutti i soci appartenenti alla categoria professionale sono eleggibili.
ART. 17 - DURATA DELL'INCARICO DEI COMPONENTI IL DIRETTIVO DI CATEGORIA
Essendo i membri del Direttivo di Categoria eletti fra i soci, la loro durata in carica è la stessa definita per gli altri organismi: prima del rinnovo del Consiglio Generale si dovrà automaticamente provvedere all’elezione del Direttivo di Categoria.
I componenti il direttivo di Categoria possono essere rieletti e decadono quando non sussistono più i requisiti di cui all’Articolo 5.
In caso di decadenza di uno o più membri, si provvede alla sostituzione attingendo dalla lista dei candidati primi non eletti nell’ordine di risultato.
I membri del Direttivo di Categoria surrogati in sostituzione di quelli eventualmente cessati per qualunque causa, prima della scadenza del periodo previsto, resteranno in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Per permettere l’operatività del Direttivo di Categoria, i componenti che accumulano nel periodo di durata del loro incarico un numero di assenze pari ad un terzo delle sedute convocate, non potranno essere candidati per la successiva tornata elettorale.
ART. 17 - DURATA DELL'INCARICO DI MEMBRO DEL CONSIGLIO GENERALE
I membri del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Essi decadono quando non sussistono più i requisiti di cui all’Articolo 5.
In caso di decadenza di uno o più membri, si provvede alla sostituzione attingendo dalla lista dei candidati primi non eletti nell’ordine di risultato.
I membri del Consiglio surrogati in sostituzione di quelli eventualmente cessati per qualunque causa, prima della scadenza del quadriennio, resteranno in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
ART. 18 - COMPITI DEL DIRETTIVO DI CATEGORIA
Il Direttivo di Categoria provvede a:
a) discutere le problematiche specifiche della categoria;
b) proporre all’Associazione prese di posizione specifiche nell’interesse degli associati;
c) definire proposte per gli incarichi all’interno di enti, aziende, associazioni o consorzi la cui attività sia collegata alle specificità della categoria;
d) eleggere il responsabile di categoria.
ART. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio Generale provvede a:
a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
b) eleggere i membri del comitato esecutivo, nell’ambito dei componenti il Consiglio Generale;
a) approvare i bilanci preventivi dell’Associazione;
c) approvare i bilanci consuntivi dell’Associazione;
d) deliberare il regolamento interno dell’Associazione;
e) nominare il Collegio dei Sindaci;
f) nominare il Collegio dei Probiviri;
g) deliberare le indennità dei membri del Consiglio, Comitato Esecutivo, del Presidente e del Vicepresidente.
ART. 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio Generale si riunisce di norma due volte all’anno, oppure qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei membri del Consiglio e dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante avviso scritto, anche a mezzo telefax o e-mail, da inviarsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza, il termine per la convocazione sarà ridotto a 48 ore.
Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora, della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno.
Il Direttore dell’Associazione partecipa, con il diritto di parola, alla riunione del Consiglio Generale ed adempie alle funzioni di Segretario del Consiglio.
ART. 19 - CONVOCAZIONE DEL DIRETTIVO DI CATEGORIA
Il Direttivo di Categoria si riunisce ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei membri del Direttivo o dal Responsabile di Categoria.
La convocazione del Direttivo di Categoria è fatta dal Responsabile di Categoria mediante avviso scritto da inviarsi, anche a mezzo fax, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione sarà ridotto a 48 ore. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora, della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno.
Il Direttore o un suo delegato dell’Associazione assiste di diritto alla Riunione del Direttivo di Categoria ed adempie alle funzioni di Segretario del Direttivo.
ART. 20 - MODALITA' DI VOTAZIONE DEL DIRETTIVO DI CATEGORIA
Ciascun membro del Direttivo di Categoria ha diritto ad un voto. Per la validità delle riunioni del Direttivo di Categoria è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
ART. 20 - MODALITA' DI VOTAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE
Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
In caso di parità nella votazione viene assunta la delibera per la quale ha espresso il proprio voto il Presidente.
ART. 21 - COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è composto da un massimo di nove membri eletti all’interno del Consiglio Generale che stabilisce l’effettiva consistenza numerica: tutti i componenti del Consiglio stesso sono eleggibili.
Il Presidente,ed il Vicepresidente sono membri di diritto del Comitato Esecutivo.
Il Direttore partecipa, con diritto di parola, alle riunioni del Comitato Esecutivo ed adempie alle funzioni di Segretario del Comitato stesso.
ART. 21 - RESPONSABILE DI CATEGORIA
Il Responsabile di Categoria, eletto dal Direttivo di Categoria, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
Qualora nel corso del mandato il Responsabile di Categoria, per qualsiasi motivo, venga a mancare, il Direttivo di Categoria deve provvedere alla rielezione ed in ogni caso il sostituto rimane in carica per il periodo rimanente alla scadenza del mandato del Consiglio Generale.
Al Responsabile di Categoria spetta:
a) rappresentare, unitamente all’Associazione, la Categoria e le istanze da essa promosse;
b) partecipare, anche tramite una delegazione, alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del settore ai vari livelli;
c) promuovere la convocazione dall’Assemblea di Categoria e del Direttivo di Categoria;
d) dare esecuzione alle deliberazioni del Direttivo di Categoria.
In caso di assenza o d’impedimento le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano, per iscrizione all’Associazione, del Direttivo di Categoria
ART. 22 - DURATA DELL'INCARICO DEI COMPONENTI IL COMITATO ESECUTIVO
Essendo i membri del Comitato Esecutivo eletti all’interno del Consiglio Generale, essi seguono i criteri di durata dello stesso: al rinnovo del Consiglio Generale si dovrà automaticamente provvedere all’elezione del Comitato Esecutivo.
I componenti il Comitato Esecutivo possono essere rieletti e decadono quando non sussistono più i requisiti di cui all’Articolo 5 e possono essere amministratori di società eventualmente costituite dall’Associazione.
In caso di decadenza di uno o più membri, si provvede alla sostituzione attingendo dalla lista dei candidati primi non eletti nell’ordine di risultato.
I membri del Comitato surrogati in sostituzione di quelli eventualmente cessati per qualunque causa, prima della scadenza del periodo previsto, resteranno in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
ART. 23 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo provvede a:
a) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi della L.I.A.;
b) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi dell’Associazione;
c) promuovere i provvedimenti amministrativi giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento dell’Associazione;
d) fissare il regolamento e il trattamento economico del personale della L.I.A.;
e) nominare il Direttore dell’associazione;
f) contrarre e concedere mutui, costituire riserve ordinarie, accordare pegni ed ipoteche e consentire iscrizioni e cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, transigere e compromettere tramite arbitri o amichevoli compositori, promuovere o sostenere liti e recederne, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare vendere o costruire immobili;
g) conoscere e giudicare i reclami presentati dai Soci in merito all’erogazione dei servizi;
h) attuare i deliberati del Consiglio Generale;
i) deliberare la sospensione o l’espulsione di un socio in presenza di gravi e circostanziali motivi di carattere penale che possono ledere l’immagine dell’Associazione.
ART. 24 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma due volte al mese, oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei membri del Comitato e dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione del Comitato è fatta dal Presidente mediante avviso telefonico, via e-mail o SMS da inviarsi almeno 2 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione sarà ridotto a 24 ore.
ART. 25 - MODALITA' DI VOTAZIONE NEL COMITATO ESECUTIVO
Ciascun membro del Comitato Esecutivo ha diritto ad un voto. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della metà più uno dei Componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
In caso di parità nella votazione viene assunta la delibera per la quale ha espresso il proprio voto il Presidente.
Il Presidente, eletto dal Consiglio Generale, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.è membro di diritto del Comitato Esecutivo.
Qualora nel corso del mandato il Presidente, per qualsiasi motivo, venga a mancare, il Consiglio Generale deve provvedere alla rielezione ed in ogni caso il sostituto rimane in carica per il periodo rimanente alla scadenza del mandato del Consiglio Generale.
Il presidente ha la firma sociale e a lui spetta:
a) rappresentare l’Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio;
b) sovrintendere all’applicazione del presente statuto;
c) promuovere la convocazione dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo e presiedere le adunanze;
d) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo;
e) esercitare tutti i poteri che gli competono per essere rappresentante legale dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente più anziano.
La struttura associativa prevede la elezione di un massimo di 2 Vicepresidenti.
I Vicepresidenti, eletti dal Consiglio Generale, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti; essi sono membri di diritto del Comitato Esecutivo.
Qualora nel corso del mandato un Vicepresidente, per qualsiasi motivo, venga a mancare, il Consiglio Generale deve provvedere alla rielezione ed in ogni caso il sostituto rimane in carica per il periodo rimanente alla scadenza del mandato del Consiglio Generale.
Spetta ai Vicepresidenti:
a) Sovrintendere di concerto con il Presidente all’applicazione del presente Statuto;
b) Coadiuvare il Presidente in quegl’atti a lui demandati dal presente Statuto;
c) Sostituire il Presidente in quegl’atti e in quelle funzioni che possono essere da questo delegate in via temporanea o permanente
ART. 28 - COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Generale, scegliendo tra i professionisti iscritti negli appositi albi professionali: essi durano in carica quattro anni e sono rinnovabili.
Il Comitato Esecutivo fissa il loro compenso per l’intero periodo di durata dell’ufficio in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. Il Collegio Sindacale esercita le attribuzioni ed ha il dovere di cui all’Articolo 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.
Il Presidente del Collegio Sindacale, di norma il componente più anziano del Collegio, è obbligato a riferire al Consiglio Generale le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle mansioni assegnate.
Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell’Associazione per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.
Il Collegio Sindacale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando uno dei Sindaci né faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. Tutte le riunioni e gli accertamenti eseguiti dovranno risultare dai verbali del Collegio Sindacale.
ART. 29 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dal Consiglio Generale su proposta del Comitato Esecutivo e che non coprano nessuna carica all’interno degli organi dell’Associazione: essi durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.
Essi hanno il compito di derimere insindacabilmente ogni diatriba che dovesse sorgere in seno all’Associazione, in merito all’applicazione del presente Statuto e di tutte le regolamentazioni di cui l’Associazione stessa riterrà opportuno dotarsi.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri, a cui l’incarico è assegnato in base all’anzianità d’iscrizione all’Associazione, è obbligato a riferire al Comitato Esecutivo il risultato di ogni intervento del Collegio stesso.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce senza nessuna formalità, ogni volta che necessiti del suo intervento: il suo giudizio è inappellabile.
Il Direttore è nominato dal Comitato Esecutivo.
Il Direttore ha il compito di:
a) organizzare e controllare i servizi predisposti in base al regolamento, attuare le singole deliberazioni del Consiglio Generale, del Comitato Esecutivo e le decisioni del Presidente;
b) riferire ogni qualvolta ne sia richiesto o lo reputi opportuno al Presidente, al Comitato Esecutivo e al Consiglio Generale tutte le notizie relative all’andamento dell’Associazione;
c) adempiere a tutti i compiti che allo stesso competono in base al presente Statuto e al regolamento.
Al direttore sono direttamente subordinati i dipendenti dell’Associazione e lo stesso ne propone l’assunzione e gestisce la risoluzione dei rapporti di lavoro.
Il Direttore, unitamente ai componenti del Comitato Esecutivo, è di diritto amministratore di società eventualmente costituite dall’Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) Dal fondo di riserva ordinario al quale vengono interamente devoluti gli avanzi di gestione e dal quale vengono detratti gli eventuali disavanzi netti;
b) Dal fondo di riserva straordinario al quale direttamente affluiscono i lasciti, le donazioni, le elargizioni, e in genere le entrate straordinarie che entrano a far parte del patrimonio. Qualora i lasciti, donazioni ecc., consistano in beni immobili, l’apporto al fondo di riserva straordinario corrisponderà al valore venale ad essi attribuito, con criteri di prudenzialità, dal Consiglio Generale;
Dagli speciali accantonamenti deliberati dal Consiglio Generale in sede di bilancio di previsione per iniziative future.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dai contributi associativi in qualsiasi modo riscossi dagli associati;
b) da contributi e da quote contrattuali previste dalle normative vigenti;
c) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti;
d) da contributi straordinari provenienti sia dagli associati che da aziende o enti sia pubblici che privati;
e) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni o qualsiasi altro atto di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria dell’Associazione.
ART. 33 - PRELEVAMENTI E SPESE
Alle spese di gestione l’Associazione deve far fronte con le entrate di cui al precedente articolo.
Ogni pagamento ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni circolari o bancari, fatture, ecc.) firmata dal Presidente e dal Vicepresidente in forma congiunta.
Qualsiasi operazione economica per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e Vicepresidente.
L’esercizio finanziario dell’Associazione decorre in concomitanza dell’anno solare. Alla fine di ogni esercizio dovrà essere compilato il bilancio consuntivo che deve prevedere sia la situazione patrimoniale che il conto economico della gestione nel quale dovranno essere indicate analiticamente le entrate e le spese di competenza, anche se non ancora riscosse o pagate.
La bozza di bilancio consuntivo predisposto dal Direttore in accordo con il Presidente e il Comitato Esecutivo, deve essere sottoposto a verifica da parte del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Generale stesso nella quale viene posto in approvazione, riunione da convocarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
La stesura definitiva del bilancio consuntivo deve essere reso disponibile per la sola consultazione presso la sede dell’Associazione, ai componenti il Consiglio Generale almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Generale.
Durante la vita dell’Associazione non possono in nessun caso essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.
ART. 35 - INCOMPATIBILITA'
Per garantire la completa autonomia dell’Associazione, nel caso che un componente il Consiglio Generale si candidi per le elezioni a parlamentare, consigliere provinciale o regionale, lo stesso decade automaticamente dall’incarico e l’Associazione deve provvedere alla sua sostituzione secondo le norme e con i criteri stabiliti nel presente statuto.
L’incompatibilità è valida anche nel caso di assunzione di incarichi di responsabilità nei partiti o nei movimenti politici (segretario, coordinatore o incarico equipollente a livello provinciale, regionale o nazionale)
Tutte le votazioni per la definizione degli organi dell’Associazione devono essere effettuate su lista unica e in nessun caso è ammessa la presentazione di più liste: nell’ipotesi in cui ciò avvenisse le stesse debbono obbligatoriamente essere riunite in un’unica lista in cui i nomi dei candidati saranno inseriti in ordine di anzianità di appartenenza all’Associazione.
Per le votazioni dovranno essere preventivamente nominati dall’assemblea due scrutatori ed il Direttore o un suo delegato fungerà da segretario.
ART. 37 - SCIOGLIMENTO O LIQUIDAZIONE
L’ estinzione dell’Associazione e la sua liquidazione possono essere disposte su deliberazione del Consiglio Generale con l’unanimità dei presenti, deve essere ratificata dall’Assemblea dei Soci con maggioranza qualificata (75% dei presenti).
Il Presidente in carica, all’atto della deliberazione della messa in liquidazione, assumerà le funzioni di liquidatore e successivamente il Consiglio Generale uscente ne ratificherà l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore del territorio di competenza dell’Associazione, salvo diversa destinazione imposta per legge. Comunque non sarà possibile nessuna elargizione in qualsiasi forma a favore di soci o di consiglieri della stessa.
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