Le Società Organismo di Attestazione (SOA) sono delle società a carattere privato, costituite secondo criteri dettati dal regolamento sulla qualificazione e sono autorizzate dall’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici a valutare l’idoneità di un’impresa ed a rilasciarne un attestato di qualificazione. La certificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici di importo superiore a 150.000. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nelle categorie loro attribuite, secondo gli importi previsti dal Regolamento ( Art. 3, comma 4 D.P.R. 34/200). La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. L’impresa che intende ottenere l’attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate. Questa svolge l’istruttoria e gli accertamenti necessaria alla verifica dei requisiti di qualificazione e compie la procedura di rilascio dell’attestazione. La durata dell’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità strutturale. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.
La L.I.A., con la collaborazione di una Società Organismo di Attestazione, garantisce a tutti coloro che fossero interessati o che ne abbiano la necessità l’assistenza necessaria per ottenere la certificazione SOA.
Le Società Organismo di Attestazione (SOA) sono delle società a carattere privato, costituite secondo criteri dettati dal regolamento sulla qualificazione e sono autorizzate dall’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici a valutare l’idoneità di un’impresa ed a rilasciarne un attestato di qualificazione. La certificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici di importo superiore a 150.000. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nelle categorie loro attribuite, secondo gli importi previsti dal Regolamento ( Art. 3, comma 4 D.P.R. 34/200). La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. L’impresa che intende ottenere l’attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate. Questa svolge l’istruttoria e gli accertamenti necessaria alla verifica dei requisiti di qualificazione e compie la procedura di rilascio dell’attestazione. La durata dell’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità strutturale. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.
La L.I.A., con la collaborazione di una Società Organismo di Attestazione, garantisce a tutti coloro che fossero interessati o che ne abbiano la necessità l’assistenza necessaria per ottenere la certificazione SOA.