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CONTRATTO DI APPRENDISTATO
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Con il testo approvato dal Consiglio dei Ministri l'apprendistato si appresta a diventare il canale tipico di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un contratto di qualità che coniuga formazione e continuità occupazionale. Come indica espressamente l'articolo 1 del decreto legislativo l'apprendistato è, infatti, un contratto di lavoro a tempo indeterminato con finalità formative e occupazionali.

Il provvedimento approvato garantisce una maggiore agibilità dello strumento, per lavoratori e imprese, attraverso una drastica semplificazione della materia che diviene omogenea sull'intero territorio nazionale.L'applicazione uniforme su tutto il territorio viene garantita attraverso una piena valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale di settore, a cui farà seguito il graduale e completo superamento delle attuali regolamentazioni di livello regionale.

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire, accanto ai profili di natura più strettamente economica e contrattuale, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonchè la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non potrà comunque essere superiore a tre anni (cinque per le figure professionali dell'artigianato).

Tra le novità si segnala l'esetensione dell'apprendistato di alta formazione, utilizzabile ora anche ai fini del praticantato e per la selezione di giovani ricercatori da inserire in impresa. Fondamentale per contrastare la dispersione scolastica e avviare un riallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro è poi il rilancio dell'apprendistato di primo livello che diviene ora utillizzabile non solo per i minorenni ma anche per gli under 25, con la possibilità di conseguire in ambiente di lavoro una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale rilasciati dalle Regioni.

In definitiva il testo disciplina quattro ipotesi di apprendistato:

1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per gli under 25 con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro;

2) apprendistato di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;

3) apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato;

4) apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi.

 

Con il testo approvato dal Consiglio dei Ministri l'apprendistato si appresta a diventare il canale tipico di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un contratto di qualità che coniuga formazione e continuità occupazionale. Come indica espressamente l'articolo 1 del decreto legislativo l'apprendistato è, infatti, un contratto di lavoro a tempo indeterminato con finalità formative e occupazionali.

Il provvedimento approvato garantisce una maggiore agibilità dello strumento, per lavoratori e imprese, attraverso una drastica semplificazione della materia che diviene omogenea sull'intero territorio nazionale.L'applicazione uniforme su tutto il territorio viene garantita attraverso una piena valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale di settore, a cui farà seguito il graduale e completo superamento delle attuali regolamentazioni di livello regionale.

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire, accanto ai profili di natura più strettamente economica e contrattuale, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonchè la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non potrà comunque essere superiore a tre anni (cinque per le figure professionali dell'artigianato).

Tra le novità si segnala l'esetensione dell'apprendistato di alta formazione, utilizzabile ora anche ai fini del praticantato e per la selezione di giovani ricercatori da inserire in impresa. Fondamentale per contrastare la dispersione scolastica e avviare un riallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro è poi il rilancio dell'apprendistato di primo livello che diviene ora utillizzabile non solo per i minorenni ma anche per gli under 25, con la possibilità di conseguire in ambiente di lavoro una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale rilasciati dalle Regioni.

In definitiva il testo disciplina quattro ipotesi di apprendistato:

1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per gli under 25 con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro;

2) apprendistato di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;

3) apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato;

4) apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi.

 

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Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
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Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. I profili formativi sono regolamentati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nel rispetto dei criteri e principi direttivi promanati da leggi nazionali.

Prima dell'approvazione del Testo Unico, la Regione Lombardia ha sottoscritto in data 25 Gennaio 2010 un accordo con Confartigianato Lombardia, C.N.A. Lombardia, C.L.A.A.I. Lombardia, Casartigiani Lombardia finalizzato a promuovere l'avvio sperimentale, nell'anno 2010, dell'attuazione dell'apprendistato in diritto dovere di istruzione e formazione per le qualifiche di interesse del tessuto produttivo artigiano. In allegato l'intesa:

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. I profili formativi sono regolamentati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nel rispetto dei criteri e principi direttivi promanati da leggi nazionali.

Prima dell'approvazione del Testo Unico, la Regione Lombardia ha sottoscritto in data 25 Gennaio 2010 un accordo con Confartigianato Lombardia, C.N.A. Lombardia, C.L.A.A.I. Lombardia, Casartigiani Lombardia finalizzato a promuovere l'avvio sperimentale, nell'anno 2010, dell'attuazione dell'apprendistato in diritto dovere di istruzione e formazione per le qualifiche di interesse del tessuto produttivo artigiano. In allegato l'intesa:

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Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
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Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qulificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità delle aziende, è integrata dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore alle centoventi ore per la durata del triennio.

Di seguito pubblichiamo il DL 276/2003 che disciplina tutti i contratti di apprendistato professionalizzante in essere prima dell'approvazione del Testo Unico.

Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qulificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità delle aziende, è integrata dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore alle centoventi ore per la durata del triennio.

Di seguito pubblichiamo il DL 276/2003 che disciplina tutti i contratti di apprendistato professionalizzante in essere prima dell'approvazione del Testo Unico.

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Apprendistato di alta formazione e di ricerca
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Possone essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonchè per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. La regolamentazione e la durata del periodo di questo tipo di apprendistato è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università, gliistituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca.

Possone essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonchè per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. La regolamentazione e la durata del periodo di questo tipo di apprendistato è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università, gliistituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca.

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NOTIZIE APPRENDISTATO
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"Dote Apprendistato" per sviluppare la nuova forma di apprendistato riconoscendole la qualità di percorso formativo di pari dignità con i percorsi ordinari di Istruzione e di Istruzione e Formazione Professionale.

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Apprendistato altre categorie
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Disponibile di seguito l'accordo, tra le Organizzazioni Artigiane e della Piccola Impresa della Provincia di Bergamo, per regolamentare la formazione e la relativa erogazione per l'apprendistato professionalizzante.

Sempre in allegato, le modifiche ed integrazioni in riferimento all'accordo sopra pubblicato.

Disponibile di seguito l'accordo, tra le Organizzazioni Artigiane e della Piccola Impresa della Provincia di Bergamo, per regolamentare la formazione e la relativa erogazione per l'apprendistato professionalizzante.

Sempre in allegato, le modifiche ed integrazioni in riferimento all'accordo sopra pubblicato.

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TESTO UNICO APPRENDISTATO
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 TitoloDescrizione
TESTO UNICOVisualizza o scarica il Testo Unico
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ATTIVAZIONE PROCEDURA
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Apprendistato nell'Edilizia
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In allegato l'accordo territorialie del 4 Giugno 2009 afferente la nuova articolazione del percorso formativo per i dipendenti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante del settore edile ed affine artigiano e delle PMI della Provincia di Bergamo e comunque per le imprese iscritte all'Edilcassa Artigiana di Bergamo.

Sempre in riferimento all'accordo territoriale del 4 giugno 2009, di seguito le successive modifiche ed integrazioni intervenute con l'accordo del 8 marzo 2011.

 

 

 

In allegato l'accordo territorialie del 4 Giugno 2009 afferente la nuova articolazione del percorso formativo per i dipendenti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante del settore edile ed affine artigiano e delle PMI della Provincia di Bergamo e comunque per le imprese iscritte all'Edilcassa Artigiana di Bergamo.

Sempre in riferimento all'accordo territoriale del 4 giugno 2009, di seguito le successive modifiche ed integrazioni intervenute con l'accordo del 8 marzo 2011.

 

 

 

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