Con il testo approvato dal Consiglio dei Ministri l'apprendistato si appresta a diventare il canale tipico di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un contratto di qualità che coniuga formazione e continuità occupazionale. Come indica espressamente l'articolo 1 del decreto legislativo l'apprendistato è, infatti, un contratto di lavoro a tempo indeterminato con finalità formative e occupazionali.
Il provvedimento approvato garantisce una maggiore agibilità dello strumento, per lavoratori e imprese, attraverso una drastica semplificazione della materia che diviene omogenea sull'intero territorio nazionale.L'applicazione uniforme su tutto il territorio viene garantita attraverso una piena valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale di settore, a cui farà seguito il graduale e completo superamento delle attuali regolamentazioni di livello regionale.
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire, accanto ai profili di natura più strettamente economica e contrattuale, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonchè la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non potrà comunque essere superiore a tre anni (cinque per le figure professionali dell'artigianato).
Tra le novità si segnala l'esetensione dell'apprendistato di alta formazione, utilizzabile ora anche ai fini del praticantato e per la selezione di giovani ricercatori da inserire in impresa. Fondamentale per contrastare la dispersione scolastica e avviare un riallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro è poi il rilancio dell'apprendistato di primo livello che diviene ora utillizzabile non solo per i minorenni ma anche per gli under 25, con la possibilità di conseguire in ambiente di lavoro una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale rilasciati dalle Regioni.
In definitiva il testo disciplina quattro ipotesi di apprendistato:
1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per gli under 25 con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro;
2) apprendistato di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;
3) apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato;
4) apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi.
Con il testo approvato dal Consiglio dei Ministri l'apprendistato si appresta a diventare il canale tipico di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un contratto di qualità che coniuga formazione e continuità occupazionale. Come indica espressamente l'articolo 1 del decreto legislativo l'apprendistato è, infatti, un contratto di lavoro a tempo indeterminato con finalità formative e occupazionali.
Il provvedimento approvato garantisce una maggiore agibilità dello strumento, per lavoratori e imprese, attraverso una drastica semplificazione della materia che diviene omogenea sull'intero territorio nazionale.L'applicazione uniforme su tutto il territorio viene garantita attraverso una piena valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale di settore, a cui farà seguito il graduale e completo superamento delle attuali regolamentazioni di livello regionale.
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire, accanto ai profili di natura più strettamente economica e contrattuale, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonchè la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non potrà comunque essere superiore a tre anni (cinque per le figure professionali dell'artigianato).
Tra le novità si segnala l'esetensione dell'apprendistato di alta formazione, utilizzabile ora anche ai fini del praticantato e per la selezione di giovani ricercatori da inserire in impresa. Fondamentale per contrastare la dispersione scolastica e avviare un riallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro è poi il rilancio dell'apprendistato di primo livello che diviene ora utillizzabile non solo per i minorenni ma anche per gli under 25, con la possibilità di conseguire in ambiente di lavoro una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale rilasciati dalle Regioni.
In definitiva il testo disciplina quattro ipotesi di apprendistato:
1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per gli under 25 con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro;
2) apprendistato di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;
3) apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato;
4) apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi.